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L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non puo' essere concessa:

  • a)se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 9 o li presenta in modo incompleto;
  • b)se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 4) del primo comma dell'articolo 12;
  • c)se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonche' per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di societa' e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni;
  • d)qualora il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'esame della domanda dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art16 · fonte del testo