Art. 16 — Diniego dell'autorizzazione
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L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non puo' essere concessa:
- a)se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 9 o li presenta in modo incompleto o inidoneo;
- b)se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 4) del primo comma dell'articolo 12;
- c)se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10; (( d) se le persone preposte all'amministrazione ed alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonche' per alcuni dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di societa' e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, ovvero sono state amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avra' la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi));
- e)qualora il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.
- e-bis)nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi il ramo assistenza, se l'impresa non prova di disporre del personale e delle attrezzature di cui al numero 10) del primo comma dell'art. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'esame della domanda dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995
