Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 2 — Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge

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Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  • a)alle amministrazioni pubbliche;
  • b)agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;
  • c)all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonche' agli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza ((comprese in un regime legale di sicurezza sociale)), in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;
  • d)alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;
  • e)alle societa' di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: previsione nello statuto delle possibilita' di procedere ad un richiamo di contributi; esclusione dell'esercizio dell'assicurazione di responsabilita' civile, salvo che si tratti di garanzia accessoria ai sensi del punto C) della tabella di cui all'allegato I, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni; ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unita' di conto europea; provenienza da parte dei soci di almeno la meta' dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni;
  • f)alle stesse societa' di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa riassicuratrice cessionaria e' soggetta alla presente legge e la convenzione deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • g)alle societa' di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818;
  • h)alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047.

Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 1 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art2 · fonte su Normattiva