Art. 21 — Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza
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Il programma di attivita' presentato dall'impresa a norma dell'articolo precedente e' trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le sue osservazioni, alle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinche' queste ultime esprimano il loro parere sul programma stesso. Qualora le suddette autorita' non rendano noto il loro parere entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti ad esse trasmessi, si considera che le medesime abbiano espresso parere favorevole.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
