[1]Articolo IV

[2]1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei partecipanti, si assume la responsabilita' del programma e prende ogni decisione a suo riguardo, in conformita' alle disposizioni del presente accordo. 2. Per i problemi riguardanti questo programma ed altro programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma funge da organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione al quale presenta tutte le raccomandazioni necessarie. 3. Il Consiglio direttivo del programma prende ogni decisione riguardante il programma stesso in conformita' con le disposizioni del presente accordo e in particolare:

  • a)controlla lo svolgimento del programma e in particolare della fase di sviluppo determinata dal piano di sviluppo sulla base dei rapporti che sono preparati dal CNES e che gli vengono presentati dal Direttore generale dell'Organizzazione;
  • b)controlla le prestazioni globali del razzo e i requisiti di garanzie di qualita' specifici del programma realizzate dal CNES sulla base dei rapporti che sono preparati dal CNES e che gli vengono sottoposti dal direttore generale dell'Organizzazione;
  • c)viene informato circa la suddivisione dei lavori tra i diversi partecipanti e, all'occorrenza, costituisce, nel corso della esecuzione della fase di sviluppo del programma, l'organo di ricorso se un partecipante desidera porre obbiezioni alla scelta del costruttore fatta dal CNES;
  • d)approva il rapporto di certificazione in volo del razzo vettore presentato dal CNES;
  • e)decide le condizioni di partecipazione a questa fase del programma, di Stati non membri dell'Organizzazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVII, paragrafo 2, del presente accordo;
  • f)vigila a cio' che l'Organizzazione stabilisca un coordinamento efficace con potenziali utenti del razzo e definisce le specificazioni d'interfaccia tra il razzo e i carichi utili. 4. Il Consiglio direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che egli ritiene necessari per portare a termine la sua missione. 5. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le decisioni del Consiglio direttivo del programma vengono prese a maggioranza semplice dei partecipanti.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artiv · fonte su Normattiva