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[1](Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea).

[2]1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, in forma la Commissione della Comunita' economica europea:

  • a)di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciata ad una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea;
  • b)di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad una impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1993 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art28bis · fonte su Normattiva