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(( (Infrazioni al principio di reciprocita'). Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficolta' incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attivita' e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta:

  • a)di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa presentata da una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo;
  • b)di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di questa ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. Le competenti autorita' nazionali non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di tre mesi, qualora vi sia stata una decisione in tal senso da parte della Commissione della Comunita' economica europea. Il suddetto periodo e' ulteriormente prorogato su conforme deliberazione del Consiglio della Comunita' economica europea. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunita', ne' all'acquisizione di partecipazione da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1993 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art28ter · fonte del testo