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(( (Deroghe al principio della congruenza). Le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche in deroga al principio della congruenza: - qualora, in applicazione di detto principio, risulti che esse dovrebbero disporre di attivita' espresse in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7% delle attivita' espresse in altre monete; - qualora gli impegni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve; - nei limiti del 20% dei loro impegni esigibili in una determinata moneta; tuttavia la totalita' degli attivi in tutte le monete consid- erate insieme deve essere pari almeno alla totalita' degli impegni esigibili in tutte le monete considerate insieme. Qualora gli impegni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU nel limite del 50% degli impegni stessi. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al primo alinea del comma 1 non puo' superare: - 1 milione di ECU fino al 31 dicembre 1992; - 2 milioni di ECU a decorrere dal 1 gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al primo alinea del comma 1 non puo' superare 2 milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996)).
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995
