Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 33 — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

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Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito bilancio annuale, la situazione delle predette attivita' risultante dal registro. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 31. Il registro puo' essere formato da schede e da tabulati meccanografici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile. Le imprese che esercitano le assicurazioni obbligatorie di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, debbono allegare al bilancio un apposito modello contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla copertura delle riserve tecniche relative a tali assicurazioni.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art33 · fonte del testo