Art. 33 — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
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Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ((con apposito prospetto annuale redatto in conformita' ad un modello stabilito con decreto del Ministro)), la situazione delle predette attivita' risultante dal registro. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 31. Il registro puo' essere formato da schede e da tabulati meccanografici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile. Le imprese che esercitano le assicurazioni obbligatorie di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, debbono allegare al bilancio un apposito modello contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla copertura delle riserve tecniche relative a tali assicurazioni.
Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995
