Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 36 — Criteri di valutazione delle attività patrimoniali

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Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilita'. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione dovra' essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della societa', in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non venga imputato a capitale, attribuito ai soci o comunque utilizzato per una finalita' diversa da quella di cui al precedente comma. Per i beni immobili le imprese debbono fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non e' superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione il maggior valore non e' riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilita'. Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facolta' di cui al primo comma per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art36 · fonte su Normattiva