Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziche' a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi. Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono: 15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981; 30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980; 45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979; 60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978; 80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passivita', le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce. Per le societa' cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 23 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-19;72~art3 · fonte su Normattiva