Art. 4 — Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge
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La presente legge non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana. Essa non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
