Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 4 — Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

La presente legge non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana. Essa non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art4 · fonte su Normattiva