Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →

Il terzo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, tale quota non puo', in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti:

  • 1)400 mila unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella di cui all'allegato I;
  • 2)300 mila unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A) della tabella di cui all'allegato I;
  • 3)200 mila unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della tabella di cui all'allegato I. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art41 · fonte su Normattiva