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Il terzo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, tale quota non puo', in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti: (( 1) 1.400.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella di cui all'allegato I e l'ammontare dei premi o dei contributi per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unita' di conto europee oppure il 4% dell'ammontare totale dei premi o dei contributi; 1- bis) 400.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13 e 15 del punto A) della tabella di cui all'allegato I, ovvero se concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della citata tabella, nel caso che non si applichi la disposizione di cui al precedente n. 1);))

  • 2)300 mila unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A) della tabella di cui all'allegato I; (( 3) 300 mila unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della tabella di cui all'allegato I.)) Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato. ((L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella di cui all'allegato I, tenuta ad elevare la quota di garanzia a 1.400.000 unita' di conto europee ai sensi del secondo comma, n. 1), ha a disposizione:
  • 1)un termine di tre anni per raggiungere l'importo di 1.000.000 unita' di conto europee;
  • 2)un termine di cinque anni per raggiungere l'importo di 1.200.000 unita' di conto europee;
  • 3)un termine di sette anni per raggiungere l'importo di 1.400.000 unita' di conto europee. I termini indicati al comma precedente iniziano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui si realizzano le condizioni previste dal n. 1) del secondo comma.))

Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art41 · fonte su Normattiva