Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 43 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche

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Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine. Il Ministero puo' altresi', dopo averne informato le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutto o in parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del primo comma, puo' essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per la pubblicazione e la revoca del decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113, secondo comma, e 116 di quest'ultimo decreto. Del provvedimento e' data comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art43 · fonte su Normattiva