Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 43 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche

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Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine. Il Ministero puo' altresi', dopo averne informato le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutto o in parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del primo comma, puo' essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. ((Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata; contro di esso e' ammesso ricorso giurisdizionale. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' revocato con le stesse modalita' di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso. Del provvedimento di cui al comma precedente e' data comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare.))

Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art43 · fonte su Normattiva