Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 46 — Vincolo delle attività patrimoniali

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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 44, secondo comma, puo' ordinare, con decreto, l'iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'articolo 33. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa. Il Ministro puo' altresi', con decreto, ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonche' il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attivita' iscritte nel registro stesso. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonche' per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualita' dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente e' in facolta' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di chiedere all'impresa una comunicazione periodica sull'ammontare di quelli riscossi e di dare disposizioni sulla relativa utilizzazione.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art46 · fonte su Normattiva