Art. 46 — Vincolo delle attività patrimoniali
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 44, secondo comma, ((ordina)), con decreto, l'iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'articolo 33. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa ((da porsi a carico dell'impresa)). Il Ministro ((ordina, altresi', con proprio decreto)) il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonche' il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attivita' iscritte nel registro stesso. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonche' per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualita' dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. ((Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che da' disposizioni sulla relativa utilizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, e 59, quarto comma.))
Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995
