Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 52 — Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità

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In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46. Prima di adottare i suddetti provvedimenti il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, deve informare le autorita' che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo articolo 66, la vigilanza globale di solvibilita' sull'impresa. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilita', il Ministero puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46. Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' e' controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 66, quest'ultimo deve dame comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati. Il Ministero puo' richiedere a tali autorita' di vietare la libera disponibilita' dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art52 · fonte su Normattiva