Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 52 — Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità

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In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche ((si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46)). Prima di adottare ((, nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni)) il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, deve informare le autorita' che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo articolo 66, la vigilanza globale di solvibilita' sull'impresa. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilita', ((si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46)). Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' e' controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 66, quest'ultimo deve dame comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati. Il Ministero puo' richiedere a tali autorita' di vietare la libera disponibilita' dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art52 · fonte su Normattiva