Art. 53 — Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea
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Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono gia' autorizzate all'esercizio delle assicurazioni previste all'articolo 1 in uno o piu' altri Stati membri della Comunita' europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
- a)di essere autorizzate, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 50, a calcolare il margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle rappresentanze stabilite sul territorio della Repubblica e sul territorio di altri Stati membri che abbiano aderito all'accordo di cui all'articolo 54;
- b)di essere esonerate dall'obbligo di costituire in Italia la cauzione prevista dall'articolo 26, terzo comma, n. 2);
- c)di essere autorizzate a localizzare in uno qualunque degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attivita' costitutive della quota minima di garanzia. Le agevolazioni previste al precedente comma possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di piu' altri Stati membri della Comunita' economica europea.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 1 gennaio 1992
