Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 54 — Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' accogliere in tutto o in parte la domanda presentata dall'impresa per fruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo, sempreche' vi sia l'accordo di almeno un altro Stato membro della Comunita' economica europea nel quale l'impresa opera. Le agevolazioni accordate possono essere revocate in qualunque momento.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art54 · fonte del testo