Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 54 — Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

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[1](Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni).

[2]Le agevolazioni di cui al primo comma dell'art. 53 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorita' di controllo degli Stati interessati. L'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale ha diritto di ottenere dalle altre autorita' di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 1 gennaio 1992. 49 parole tolte, 116 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' accogliere in tutto o in parte la domanda presentata dall'impresa per fruire delle agevolazioniaggiunto: (Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni).

aggiunto: Le agevolazioni di cui al tolto: precedente articolo, sempreche' vi sia l'accordo di almeno un altro Stato membro della Comunita' economica europea nel quale l'impresa opera aggiunto: primo comma dell'art. 53 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni tolto: accordate possono essere revocate in qualunque momento aggiunto: stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorita' di controllo degli Stati interessati. L'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale ha diritto di ottenere dalle altre autorita' di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art54 · fonte del testo