Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 6 — Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero

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Agli effetti delle disposizioni della presente legge i contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica e quelli stipulati all'estero in regime di liberta' di prestazione dalle imprese aventi la sede legale in Italia e dalle rappresentanze in Italia di imprese aventi la sede legale all'estero debbono essere dalle stesse compresi nel portafoglio italiano. Debbono essere compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati all'estero da imprese con sede legale in Italia attraverso proprie sedi secondarie costituite in Stati esteri.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art6 · fonte su Normattiva