Art. 6 — Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero
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Agli effetti delle disposizioni della presente legge i contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica e quelli stipulati all'estero in regime di liberta' di prestazione dalle imprese aventi la sede legale in Italia e dalle rappresentanze in Italia di imprese aventi la sede legale all'estero debbono essere dalle stesse compresi nel portafoglio italiano. Debbono essere compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati all'estero da imprese con sede legale in Italia attraverso proprie sedi secondarie costituite in Stati esteri.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986
