Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 6 — Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di liberta' di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia.

Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art6 · fonte su Normattiva