Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 6 — Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero
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Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di liberta' di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia.
Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995
