Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 65 — Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento

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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle societa', alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 44 della presente legge, partecipino uno o piu' ispettori ministeriali, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso. I rappresentanti del Ministero vigilano sulla corretta esecuzione del piano, nei termini previsti, riferendo almeno ogni due mesi al Ministro in ordine all'attuazione del piano stesso ed alla situazione generale dell'impresa. Il Ministero puo' richiedere che nel corso della sua attuazione siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, assegnando, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art65 · fonte su Normattiva