Art. 67 — Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi
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Salvo quanto previsto dal successivo articolo 68, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i libri ed i registri contabili. Al bilancio deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ((Le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza devono altresi' allegare al bilancio un documento dal quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.)) I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, possono essere formati da schede e da tabulati meccanografici e devono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al secondo comma soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilita' e' esercitata, ai sensi dell'articolo 66, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ((Le imprese che esercitano l'assicurazione del credito debbono predisporre e tenere a disposizione dell'ISVAP apposite evidenze contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche relativi al suddetto ramo.))
Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 19 maggio 1995
