Art. 24 — Verifica dei conti
1. Il Consiglio nomina alcuni revisori per verificare i libri contabili. 2. Un rendiconto del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri, al piu' presto possibile, ma non prima di tre mesi dopo la chiusura di ogni anno finanziario e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella sessione successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio verificati.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
