Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 74 — Procedura della liquidazione coatta amministrativa

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La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalita' e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione contro i danni dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Gli effetti della liquidazione sui contratti in corso ed il riparto delle attivita' sono disciplinate dagli articoli 83, primo comma e 84, secondo e terzo comma, del predetto testo unico. I crediti per gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta nella Gazzetta Ufficiale e quelli per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto hanno privilegio sulle attivita' mobiliari dell'impresa che alla predetta data risultino iscritte nel registro di cui all'articolo 33. Tale privilegio, in caso di concorso, e' preferito a quelli di cui ai numeri 15 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile. I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione. Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art74 · fonte su Normattiva