Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 79 — Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

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Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere la loro attivita' a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel quarto comma dell'articolo 78 possono, sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attivita' a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'articolo 41. La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea per l'estensione dell'attivita' a nuovi rami di assicurazione.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art79 · fonte del testo