Art. 79 — Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Le imprese ((di cui al primo comma dell'articolo 78 non possono comunque estendere)) la loro attivita' a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non si siano integralmente conformate ((agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonche' da quelle relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia)). Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel quarto comma dell'articolo 78 possono, sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attivita' a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'articolo 41. La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea per l'estensione dell'attivita' a nuovi rami di assicurazione. ((Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila.))
Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995
