Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 83 — Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni

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Le fusioni di societa' di assicurazioni deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una societa' nuova sia mediante l'incorporazione di una o piu' societa' in altra gia' esistente sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di L. 100.000. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purche' l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o piu' rami di assicurazione. I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui e' realizzata la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della societa' incorporante o risultante dalla fusione o della societa' apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art83 · fonte del testo