Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 17 — Agevolazioni tributarie per la trasformazione, fusione e concentrazione delle imprese

Alle operazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 16 ed agli aumenti di capitale consequenziali alle operazioni predette, posti in essere in attuazione dei piani approvati dal Ministero della marina mercantile, si applicano per il periodo di efficacia della presente legge le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art17 · fonte su Normattiva