Art. 85 — Cessione dei rischi in riassicurazione
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[1]Ai fini della ammissibilita' dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 31, e del calcolo del margine di solvibilita', secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma, rispettivamente, degli articoli 38 e 39, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilita' delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione ((...)) a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante sul territorio della Repubblica o sul territorio di un altro Stato membro della Comunita' economica europea.
[2]((...))
Testo in vigore dal 21 febbraio 1980 al 19 maggio 1995
