Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 85 — Cessione dei rischi in riassicurazione

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Ai fini della ammissibilita' dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 31, e del calcolo del margine di solvibilita', secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma, rispettivamente, degli articoli 38 e 39, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilita' delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione e in retrocessione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante sul territorio della Repubblica o sul territorio di un altro Stato membro della Comunita' economica europea.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 21 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art85 · fonte su Normattiva