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Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano con decorrenza dal secondo esercizio successivo a quello in corso nell'anno di prima formazione dell'albo speciale delle societa' di revisione. Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge. E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art89 · fonte su Normattiva