Art. 9 — Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
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Per ottenere l'autorizzazione, le imprese debbono farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo seguente. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:
- 1)copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare, se l'impresa esercitera' oltre alle assicurazioni dirette anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;
- 2)la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;
- 3)l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, con le indicazioni comprovanti la idoneita' alla carica;
- 4)un programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12, e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986
