Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 9 — Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Per ottenere l'autorizzazione, le imprese debbono farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo seguente. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

  • 1)copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare, se l'impresa esercitera' oltre alle assicurazioni dirette anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;
  • 2)la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;
  • 3)l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, con le indicazioni comprovanti la idoneita' alla carica;
  • 4)un programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12, e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ((...)).

Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986. 7 parole tolte.

… all'articolo 13. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario tolto: dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art9 · fonte del testo