Art. 10 — Misura del capitale o del fondo di garanzia
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Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci volte l'ammontare minimo del capitale delle societa' per azioni. Per le societa' cooperative a responsabilita' limitata il capitale non puo' essere inferiore alla meta' del limite fissato nel comma 1. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
