Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 11 — Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Il limite individuale per le quote o le azioni delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle attivita' di cui alla tabella allegata e' di lire 32 milioni. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art11 · fonte su Normattiva