Art. 11 — Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione
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Il limite individuale per le quote o le azioni delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle attivita' di cui alla tabella allegata e' di lire 32 milioni. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
