Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 13 — Relazione tecnica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Il programma di attivita' deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
