Art. 14 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami
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L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami indicati al punto A) della tabella allegata che intende estendere la propria attivita' ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10, nonche' del margine di solvibilita' e della quota di garanzia di cui agli articoli 36 e seguenti. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attivita' per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, ed all'articolo 13. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivita' rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
