Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 15 — Diniego dell'autorizzazione
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L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 9, comma 1, non puo' essere rilasciata:
- a)se i documenti indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o inidoneo;
- b)se non e' fornita la prova che si e' provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;
- c)se non e' fornita la prova dell'effettiva disponibilita' dei mezzi necessari per far fronte alle spese di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 12;
- e)se il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;
- f)se le tariffe e le condizioni di polizza presentate in allegato al programma di attivita' non possano essere approvate per difetto dei necessari requisiti tecnici. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione della autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995
