Art. 16 — Diniego dell'autorizzazione
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L'autorizzazione e' negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti dall'ISVAP. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che il Ministro si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
