Art. 17 — Decadenza dall'autorizzazione
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L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio dell'attivita' entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa non puo' iniziare l'attivita' non effettivamente esercitata se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
