Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 18 — Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza

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Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle operazioni e alle assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione e' concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui sono rilasciate l'autorizzazione o la sua estensione.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art18 · fonte su Normattiva