Art. 19 — Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio
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Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea ed intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. L'autorizzazione non puo' essere concessa alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attivita' e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia, ed obbligarsi a tenere una contabilita' specifica per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri. 3 L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:
- a)le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 2506 del codice civile;
- b)il certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;
- c)l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;
- d)il certificato rilasciato dalle competenti autorita' di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa e' autorizzata ad esercitare e le attivita' effettivamente esercitate;
- e)il certificato, rilasciato dalle autorita' di cui alla lettera d), attestante che l'impresa dispone del margine di solvibilita' calcolato a norma degli articoli 36 e seguenti, e della quota minima di garanzia determinata in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 39. Il certificato deve altresi' indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 20;
- f)il programma dell'attivita' che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo 20. 4. Il rappresentante generale deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 15, per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
