Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 20 — Programma di attivita
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Il programma di cui all'articolo 19, comma 3, lettera f), deve indicare, oltre alle attivita' che l'impresa intende esercitare ed ai dati e agli elementi previsti dalle lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 12:
- a)la situazione del margine di solvibilita' dell'impresa e della quota di garanzia;
- b)le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto, nel territorio della Repubblica, dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone nella Repubblica per far fronte a tali spese. Il programma deve altresi' indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 12. Al programma di attivita' debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, nonche' la relazione tecnica di cui all'articolo 13. Debbono essere allegati altresi' i bilanci e i conti dei profitti e delle perdite relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi gia' chiusi.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
