Art. 22 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
L'impresa di cui al presente capo, gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami indicati al punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attivita' ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve ottenere l'estensione dell'autorizzazione nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve presentare:
- a)il programma di attivita' per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformita' a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, con gli allegati previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;
- b)il certificato rilasciato dalle competenti autorita' di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettere d) ed e). Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso previsto all'articolo 14, comma 4.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
